Buonasera,
cito la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 30 del 9 gennaio 2025, che ha respinto la richiesta degli operatori di volo di una compagnia aerea che reclamavano la tredicesima mensilità per tutta la durata del rapporto di lavoro. La compagnia aerea non adottava un contratto collettivo nazionale di lavoro ma si basava esclusivamente su un contratto integrativo aziendale che non prevede la tredicesima, i dipendenti non potevao così vantare un diritto alla mensilità aggiuntiva.
Inoltre il confronto tra il contratto integrativo aziendale e il principale contratto collettivo nazionale del settore del trasporto aereo (il CCNL Assaereo) ha evidenziato che il CCNL prevedeva un trattamento economico annuale inferiore rispetto a quello garantito dalla compagnia aerea.
La sentenza ribadisce il concetto che la tredicesima mensilità non rappresenta un diritto soggettivo per i lavoratori, a meno che non sia espressamente prevista dal contratto collettivo applicato e che la retribuzione annua complessiva rispetti il principio della giusta retribuzione stabilito dalla Costituzione.
Per questo la suddivisione della retribuzione annua in dodici mensilità, evidenziando la quota di 13a che maggiora il totale mensile, diventa legittima in quanto è sufficiente il rispetto del lordo annuo e non vi è una norma di legge che ne fissa il pagamento della 13a in un determinato momento.
Diverso invece è il caso del TFR che non può essere corrisposto mensilmente, il CCNL lavoratori domestici permette il pagamento massimo una volta l'anno. Diversamente il pagamento va invece effettuato a fine del rapporto, secondo la previsione dell'art. 2120 c.c. "In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto [...]"
Cordiali saluti.