una nostra cliente, che al momento ha un contratto COLF con la sua collaboratrice di 20h/sett. con inquadramento "B", vorrebbe stabilire un nuovo rapporto, diciamo "misto", nel quale la lavoratrice, che è d'accordo, manterrebbe lo stesso numero di ore lavorate giornaliere (5) ma 1 ora al giorno sarebbe dedicata all'assistenza (vestizione) del datore di lavoro stesso che è una persona non autosufficiente e per questo viene già seguita da un CAD esterno e si avvale della COLF solo per le attività di casa.
Questa variante dovrebbe essere valida per un periodo limitato, di circa 1 o 2 mesi.
Considerando che l'attività prevalente resterebbe quella attuale chiediamo quale modalità potremmo utilizzare per modificare l'attuale contratto o se necessario farne uno nuovo inserendo una nota per descrivere l'attività aggiuntiva temporanea.
Chiaramente lo scopo è quello di salvaguardare il cliente da possibili contestazioni, visto che l'assistenza a persona non autosufficiente richiederebbe un livello almeno CS, e d'altro canto garantire alla lavoratrice il giusto compenso per 1 ora di attività come BADANTE.
Un quesito simile l'abbiamo trasmesso anche per email e ci scusiamo se poniamo lo stesso quesito su questo spazio ma stiamo cercando di avere un riscontro prima possibile perchè il tutto avrebbe inizio il 01/01/2025
Buongiorno
Non sono un consulente ma posso dire che il contratto prevede la paga correlata alka funzione prevalente, B in questo caso.
Per correttezza si può aggiungere un superminimo correlato all'ora di CS
Specificando nel contratto in sede protetta meglio che l'attività prevalente è la B
concordo con i precedenti interventi nel forum. L'attività prevalente rimane quella di Colf con inquadramento a livello B per 4 ore e solo 1 ora sarebbe dedicata alle attività di badante (a persona non autosufficiente) e non vi è un obbligo di aumentare la retribuzione o il livello di inquadramento.
Peraltro sarebbe un'attività temporanea di 1, 2 mesi. Ricordo, ma solo per completezza perchè il caso di specie comunque non è applicabile considerata la prevalenza delle mansioni che l'articolo 2103 c.c. prevede che non si maturi un diritto alle mansioni superiori quando queste si protraggono per un periodo inferiori ai 3 mesi, in assenza di altre previsioni del contratto collettivo.
Anche se non esiste un obbligo, il datore di lavoro potrebbe comunque valutare l'erogazione di un compenso orario maggiorato (nel corpo del cedolino, quindi senza modifica della paga lorda) che copra la differenza con il livello CS, con una specifica voce di indennità, tipo "Indennità mansione".