Buongiorno,
il contratto di 54 viene stipulato quando vi è convivenza, diversamente dovrà essere stipulato un orario ad ore il cui tempo massimo è di 40 ore settimanali.
La convivenza potrebbe al limite svolgersi con l'arrivo della badante al mattino e il suo permanere fino a sera (con il riposo nelle prime due ore pomeridiane) ma le parti potrebbero mettersi d'accordo che la collaboratrice domestica non rimanga anche durante la notte. Il valore della retribuzione lorda, tuttavia, non varierebbe e, considerato che non viene offerto l'alloggio, questo dovrebbe essere riconosciuto come indennità sostitutiva.
Se la badante per sua scelta decidesse di non dormire presso la casa dell'assistito, l'alloggio in natura le viene sostanzialmente offerto e di conseguenza non è necessario retribuirlo come indennità sostitutiva. Non va tuttavia sottratto dall'importo lordo della retribuzione.
Non vi è un riferimento normativo su quanto sopra salvo l'irriducibilità della retribuzione, facilmente comprensibile dalla lettura del contratto collettivo.
Cordiali saluti.