Buongiorno,
il contratto collettivo prevede che in caso di assistenza notturna, "ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere" mentre in caso di sola presenza notturna "ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2."
Quindi in questi due casi i contributi cassa colf possono essere calcolati su un numero diverso rispetto alle ore su cui si calcolano i contributi INPS.
Devono invece coincidere in tutti gli altri casi.
Cordiali saluti.