Buongiorno,
Con riferimento ad un tempo determinato, iniziato il rapporto di lavoro e terminata la prova, è venuto a mancare il datore di lavoro, prima che fosse scaduto il periodo previsto per il tempo determinato.
Leggiamo nel manuale webcolf che vi sarebbe illegittimità di un’interruzione del rapporto di lavoro prima della scadenza, a meno che non ricorra una giusta causa; il decesso del datore di lavoro / assisitito non sarebbe, però, una giusta causa di interruzione anticipata.
www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/456-cessazione-colf-badante-tempo-determinato.html
Abbiamo già svolto ricerche nel presente forum e nel manuale su questo punto... qual è la normativa in merito e quale la ragione per cui il decesso del datore di lavoro (che pare rendere impossibile oggettivamente la prosecuzione di un rapporto di assistenza) non rientra tra le giuste cause?
E’ possibile, inotre, procedere, in questa ipotesi, legittimamente ad un licenziamento prima della scadenza del tempo determinato riconoscendo il preavviso di 15 giorni contrattuali, laddove in lettera di assunzione sia stata inserita la clausola che segue?
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO/DIMISSIONI
15 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni. 30 giorni di calendario per anzianità superiori. I suddetti termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. Pattiziamente le parti concordano che il preavviso contrattuale, per interruzioni del rapporto antecedenti la scadenza (sia per licenziamento che per dimissioni), venga applicato anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
La clausola sopra, peraltro, notiamo che viene inserita, automaticamente, nella lettera di assunzione di webcolf (non è considerata opzionale o con un flag specifico per inserirla, come per altri eventuali accordi).
Qual è la normativa che consente di procedersi, in forza di tale clausola, comunque ad un licenziamento, in assenza della giusta causa?
Ringraziando per l’attenzione,
Cordiali saluti