Buongiorno,
la risposta dipende dal motivo dell'assenza della lavoratrice principale, se la motivazione dell'assenza prevede il pagamento della retribuzione come ad esempio con le ferie, i contributi vanno pagati sia per la lavoratrice assente che per quella in sostituzione.
Se invece l'assenza fosse per un periodo di aspettativa, i contributi vanno pagati solo per la lavoratrice assunta in sostituzione.
Preciso che nel caso di rapporto in sostituzione i contributi non sono maggiorati come il tempo determinato classico, è necessario però che il tempo di sostituzione non sia maggiore rispetto al rapporto domestico principale.
Cordiali saluti.