Buonasera,
in questo caso viene comunque incontro il CCNL il quale, al comma da lei citato, prevede "Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito."
Non vi è quindi un orario minimo che altrimenti sarebbe stato precisato dalla norma contrattuale; evidenzio però che delle aziende private, dopo 6 ore continuative, debbono essere fatti 10 minuti retribuiti di pausa. Questo per dire che anche il solo quarto d'ora può essere sufficiente a consumare un pasto veloce, nel lavoro domestico non viene però retribuito ma questa pausa breve nel caso specifico contribuisce a ridurre la tempistica utile al ritorno a casa della lavoratrice.
Cordiali saluti.