Buongiorno,
la riduzione di un superminimo, solo per il futuro e per spettanze non ancora maturate, è possibile con il semplice accordo delle parti che non necessita di essere fatto in una sede protetta, ovvero presso una sede sindacale, presso l'Ispettorato del lavoro, presso la commissione di conciliazione istituita presso il diparmento giuridico delle università o presso la commissione istituita presso l'ordine provinciale dei consulenti del lavoro.
La rinuncia del superminimo nelle sedi protette è invece obbligatoria in caso di spettanze già maturate.
Quindi dovrà essere sottoscritto un accordo che in maniera estesa spieghi le ragioni della riduzione, utile a dimostrare che è stato firmato in modo libero e senza coercizioni o alcun tipo di pressione di una parte verso l'altra.
Cordiali saluti.