Buongiorno,
se la badante risulta convivente il CCNL non prevede una riduzione proporzionale della retribuzione alla riduzione delle ore di prestazione, va corrisposta sempre la retribuzione intera.
Al massimo può essere valutata la riduzione a 30 ore settimanali se la prestazione, ai sensi dell'art. 15, si colloca in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Alternativamente può essere valutata la prestazione oraria, mettendo a confronto i costi, se però il rapporto non si svolge in un regime di convivenza.
Rimaniamo a disposizione.