Buonasera,
il vitto e alloggio, pagati come indennità sostitutiva (e tale valore è determinato annualmente dal contratto collettivo) sono dovuti per ogni giorno di prestazione.
Considerato che normalmente l'orario di una assistente a tempo pieno è distribuito su 5 giorni e mezzo (il sabato fino alle ore 13) l'indennità di vitto e alloggio va corrisposta per 6 giorni, pari a 26 giorni lavorativi mensili. Il valore 26 è indicato anche dal contratto come divisore mensile.
Non è dovuta invece per la giornata di riposo e quindi non è dovuta per 30 giorni. Sono a conoscenza che alcuni patronati riconoscono il valore di indennità sostitutiva per 30 giorni ma non lo si ritiene corretto in quanto nel giorno di riposo il lavoratore non è retribuito, pertanto non spetta nemmeno alcuna indennità. Se dovesse fermarsi presso la casa dell'assistito per qualche motivo ma senza effettuare prestazione lavorativa, ugualmente l'indennità sostitutiva non è dovuta.
Considerato che si tratta di un elemento pagato regolarmente l'indennità sostitutiva (al pari di quella in natura) viene considerata utile:
- ai fini della maggiorazione della 13a;
- ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Webcolf calcola automaticamente queste maggiori incidenze.
Cordiali saluti.
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