le confermo che la badante va comunque pagata: in base al contratto collettivo che all'art. 18, primo comma, prevede "Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
le ferie dovrebbero essere concordate e non possono essere decise unilaterlamente dal datore di lavoro. La conseguenza è che la badante, posta in ferie per esigenze del datore di lavoro, potrebbe rivendicare la retribuzione anche se non ha lavorato e senza che le ferie vengano diminuite.
Il consiglio per ovviare alla situazione è che le parti siglino un accordo di fruizione delle ferie.
Esistono le esigenze di servizio in ogni rapporto di lavoro. Per esempio le chiusure aziendali fissate dal datore di lavoro. perché non dovrebbe valere lo stesso per le colf? Ovvero che una parte delle ferie, perché l'assistito è ricoverato, debba essere fruito dalla stessa colf?
si ritiene che la chiusura collettiva non possa essere paragonata ad una impossibilità di ricevere la prestazione da parte della badante perchè l'assistita risulta ricoverata. Piuttosto il caso è simile alla mancanza di lavoro, nel settore industriale interviene la cassa integrazione, nel settore domestico la retribuzione rimane a carico del datore di lavoro.
Le soluzioni possono essere pertanto due:
- un accordo di fruizione di ferie (che però deve venire accettato);
- se il ricovero ha una durata moderatamente lunga, l'interruzione del rapporto e la riassunzione al termine della degenza.