Buongiorno,
a sostegno della sua tesi allego anche la circolare 7E dell'agenzia delle entrate del 27 aprile 2018, dove nella parte di nostro interesse è precisato:
"178
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)
Art. 10, comma 2, del TUIR
Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli
addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare ( colf,
baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto
della competenza dei trimestri.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per
una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima
rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate
dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di
beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2018 con
il codice 3).
Tipologia di spesa ammessa
Non è deducibile l’intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante,
al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare."
Francamente però mi rimane il dubbio se il pagamento anticipato rispetto alla scadenza prevista sia del tutto regolare.
Capisco il principio di cassa ma secondo scadenze determinate...
Cordiali saluti.