Buonasera,
il regolamento della cassa colf che si trova
www.cassacolf.it/prestazioni/
prevede che chi è in regola con i versamenti degli ultimi 4 trimestri e ha raggiunto un importo di almeno 25 euro di versamenti ha diritto alla somma massima di 3600 euro alle seguenti condizioni:8.1 Rimborso spese per costo assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoroCAS.SA.COLF rimborsa ai datori di lavoro domestico (di seguito denominato anche richiedente o assicurato) con patologie certificate di non autosufficienza permanente, le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze.Di seguito i dettagli della prestazione:8.1.1 CONDIZIONI
1. Almeno un anno di contribuzione in favore della Cassa ai sensi dell’Art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;
2. Il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve aver compiuto il settantesimo anno di età anagrafica;
3. La prestazione può essere richiesta a qualsiasi età del richiedente, fatto salvo quanto previsto all’Art. 5, 6 e 7 comma 2 del presente regolamento;
4. La prestazione, verrà erogata, qualora al momento dell’iscrizione alla cassa, il richiedente non fosse già in uno stato di permanente non autosufficienza pregressa.
8.1.2 COMMISSIONE DI VERIFICA
CAS.SA.COLF, per la suddetta prestazione, incaricherà un medico con specifica esperienza che analizzerà le richieste pervenute, e si pronuncerà sulla base della documentazione prodotta in merito allo stato di non autosufficienza permanente del richiedente. CAS.SA.COLF si riserva la facoltà di richiedere la cartella clinica e ogni altra documentazione probatoria in originale.
8.1.3 CAUSALI RIMBORSABILI
La prestazione viene erogata in conseguenza di qualsiasi evento si verifichi e che causi uno stato di non autosufficienza permanente del richiedente.
8.1.4 MASSIMALI DI RIMBORSO
Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi. Tale prestazione non è ripetibile.
8.1.5 DEFINIZIONI
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza permanente il richiedente che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari di vita quotidiana:• Lavarsi
• Vestirsi e svestirsi
• Andare al bagno e usarlo
• Spostarsi
• Continenza
• NutrirsiPer ogni attività viene constatato il grado di autonomia del richiedente nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo il questionario di valutazione funzionale allegato al presente regolamento (allegato A). Lo stato di non autosufficienza permanente viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti (per la definizione del punteggio si veda il seguente “Questionario di valutazione).
8.1.6 DENUNCIA, ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA
Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente, il richiedente e/o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento a CAS.SA.COLF, allegando alla richiesta il “questionario di valutazione “ compilato dal medico curante che attesti la perdita di autosufficienza permanente integrato da una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, unitamente alla documentazione in possesso del richiedente necessaria per la valutazione degli stati patologici da cui è affetto. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – da intendersi come data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di CAS.SA.COLF che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni.
CAS.SA.COLF si riserva di richiedere al richiedente informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, attivando, se del caso, visite svolte da propri medici fiduciari. Ultimati i controlli medici, la Cassa comunica per iscritto al richiedente, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza permanente.
8.1.7 DECORRENZA
Ove venisse accertato il diritto alla prestazione in favore del richiedente da parte di CA.SA. COLF, questa decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.