Buongiorno a tutti.Ho effettuato qualche giorno fa un’assunzione sul portale INPS (colf, poche ore a settimana, non convivente, extracomunitaria con permesso di soggiorno, che già vive in Italia). Mi ha sorpreso la presenza, nella fase finale della procedura di questi passaggi:
Impegni del datore di lavoro nei confronti del lavoratore extracomunitario:
- Sussistenza della sistemazione alloggiativa
- Impegno del datore di lavoro nei confronti dello stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
Per entrambe le voci era presente una “checkbox” con la sola opzione “Accetto”
Era presente poi questa nota:
ATTENZIONEIn base a quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs 286/1998 ( Testo unico sull’immigrazione) il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia deve stipulare un contratto di soggiorno in cui si impegna a garantire per il lavoratore la disponibilità di un alloggio rispondente a requisiti minimi e a pagare allo Stato Italiano – ovviamente nel caso di espulsione - le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza ( non d’origine ).
Io ho proceduto con l’assunzione
non selezionando “Accetto” sulle 2 voci sopra, e il sistema mi ha permesso di concludere la procedura. Si tratta quindi di elementi opzionali, non obbligatori ?
E – in via generale – vedendo l’art. 5bis del testo unico sull’immigrazione, anche chi assume per poche ore a settimana una collaboratrice domestica, potrebbe dover garantire l’alloggio e sostenere i costi di rimpatrio ? In quali casi ciò può avvenire ? Mi sembra un impegno non da poco, commisurato soprattutto all'entità delle ore settimanali del contratto.
Grazie a chi vorrà rispondermi.