Buonasera,
il CCNL, all'art. 36, 2° comma, prevede che il datore di lavoro "deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza."
L'alloggio separato quindi non può essere oggetto di un contratto di affito ma dovrebbe essere concesso in uso gratuito con l'obbligo di lasciarlo libero alla cessazione del rapporto.
Rimango a sua disposizione.