Buongiorno,
il contratto collettivo, articolo 36, 2° comma, prevede che "Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza." ma effettua ulteriori specifiche, lasciando alle parti l'individuazione della migliore condizione atta a tutelare tali valori.
Nel caso ipotizzato, non potendo trovare soluzioni alternative, si conferma che l'individuazione comunque di uno spazio riservato (pur con dei limiti) è sufficiente a ragigungere le previsioni contrattuali. Sempre con molto buon senso in altri casi la soluzione adottata è quella di prevedere un secondo letto nella camera dell'assistito, con un letto quindi sempre utilizzabile, con uno spazio riservato per riporre alcuni effetti personali, utile a garantire la riservatezza. Questo al fine di garantire il diritto della badante, secondo la previsione contrattuale, ad un riposo intermedio, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo, pausa durante la quale può lasciare sia l'abitazione, sia dormire, cosa che potrebbe essere preclusa nella stanza soggiorno.
Si rimane a disposizione.