Buongiorno,
quanto deliberato dalla commissione provinciale è stato reso esecutivo con decreto prefettizio.
Non risulta che contratti collettivi successivi abbiano in qualche modo abrogato tale previsione (da valutare peraltro se sono nella condizione di poterlo fare). Da notare comunque che l'articolo 2 del CCNL in vigore, che riprende nella formula quelli precedenti, prevede che "Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, nè quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi." Il riferimento ai precedenti contratti collettivi esclude possa quindi considerarsi superato il decreto prefettizio.
Peraltro la legge 02 aprile 1958, n. 339 è ancora pienamente valida e attualmente in vigore. Da notare (e questo potrebbe essere un motivo di esclusione verso una parte dei lavoratori domestici) che la legge si applica "ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura".
Webcolf infine lascia la decisione finale all'utente: il pagamento della malattia per un periodo di 30 giorni anzichè quello contrattuale deve essere selezionato tramite un flag nel trattamento economico avanzato.
Spero di essere stato d'aiuto.