Buongiorno,
alla lavoratrice domestica si applicano alcune norme del D.Lgs. 151 del 2001, nello specifico l'art. 62 è dedicato specificatamente al lavoro domestico.
Riporto totalmente l'articolo:
"1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403."
L'articolo 17 prevede espressamente che lo stato di gravidanza possa essere anticipato rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto, in caso di gravi complicanze o in caso di condizioni ambientali o di lavoro ritenute incompatibili. L'articolo dunque si applica, per espressa previsione, anche alle lavoratrici domestiche. Si applica anche l'articolo 22 che prevede il trattamento economico, ma solamente i commi 3 e 6 ma questi non prevederebbo il trattamento economico a carico dell'INPS.
L'indennità a carico INPS per i collaboratori domestici viene prevista dal 2° comma del citato articolo 62, ovvero trova il finanziamento dal DPR 1403 del 1971. Questo, in particolare, dispone, all'art. 1,
"I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:
[..]
c) all'assicurazione per la maternità delle lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela della lavoratrici madri; "
senza porre limiti o restrizioni tra maternità obbligatoria o anticipata che risulta essere applicabile in base all'art. 17 del D.Lgs. 151 citato.
Il DPR 1403 prevedeva che l'indennità giornaliera a carico dell'INPS fosse pagata ai sensi dell'art. 15 della L. 1204/1971, ora abrogato dal D.Lgs. 151, art. 86; si applicano anche per i lavoratori domestici di conseguenza le indennità dell'art. 22 (ovvero l'80% della retribuzione) a condizione che "nei confronti della lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico; 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa. [..] La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzio1ne comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro."
L'articolo 22 del D.Lgs. 151 quindi diventa applicabile, per le norme di tipo generale, anche nei confronti della lavoratrice domestica alla quale ci risulta essere dovuta la maternità anticipata.
La spettanza risulta confermata anche dalla dottrina (Esperto Risponde, La Maternità anticipata della lavoratrice domestica, 4 ottobre 2021 di Pietro Gremigni ed ancora Colf e Badanti 2023 Seac Editore).
L'approfondimento e l'elenco molto dettagliato delle norme è stato fatto perchè il quesito ci era stato sollevato nel passato, avevamo risposto affermativamente alla domanda secondo le risultanze di cui sopra e nessuno ci ha scritto indicandoci il contrario, ovvero che l'indennità di maternità non spetta.
Invitiamo dunque gli utenti a segnalarci un'interpretazione diversa da parte dell'Istituto, così da fare chiarezza in modo definitivo sull'argomento.
Francesco Pierobon