Buongiorno,
il lavoro domestico è esplicitamente escluso dalla tutela dei licenziamenti in base all'art. 4 della L. 108 / 1990 che esplicitamente prevede:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.".
L'articolo 1 della L. 108 inseriva delle modifiche all'art. 18 della L. 300 e riguarda chi occupa più di 15 dipendenti, l'articolo 2 chi occupa fino a 15 dipendenti.
I rapporti disciplinati dalle legge 2.4.1958 sono, appunto, quelli del lavoro domestico.
Per completezza l'articolo 3 della L. 108 prevede
"Art. 3. (Licenziamento discriminatorio).
1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti."
Spero di essere stato d'aiuto.
Cordiali saluti.