Essendo terminato il periodo emergenziale, la malattia covid verrà trattata alla pari di altre malattie. Si ricorda che precedentemente il malato covid non poteva essere licenziato e il periodo di malattia non doveva essere conteggiato ai fini della conservazione del posto di lavoro.
Nel periodo di prova, peraltro non vi è un diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Se quindi il periodo di assenza si è prolungato comunque per 10 giorni, essendo stato superato il periodo di comporto previsto anche per le malattie terminato il periodo di prova, la lavoratrice può essere licenziata.
Cordiali saluti.