Buongiorno,
in caso di assenza del datore, il Ccnl stabilisce in merito quanto segue:
"Art. 18
(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Per sospensione extraferiale si intende un periodo in cui il lavoratore è temporaneamente impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per motivi dipendenti dal datore di lavoro (ad esempio in caso di prolungata assenza di questi dalla propria abitazione).
Situazioni tipiche in cui potrebbe farsi ricorso all’istituto in questione sono:
a) caso in cui il datore di lavoro decida di andare in vacanza in un periodo diverso da quello concordato per le ferie del lavoratore (e/o il lavoratore abbia già goduto del periodo di ferie annuali) e non consenta a questi (assunto con mansioni di pulizia e di cura della casa) di eseguire la prestazione lavorativa in sua assenza;
b) caso di un lavoratore convivente assunto con mansioni di assistente alla persona, impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per assenza dell’assistito per ricovero in ospedale (pur continuando, di fatto, ad abitare a casa del datore).
Per retribuire alla collaboratrice solo alcune ore come lavorate e il resto per assenza datore dovrebbe indicare nell'inserimento mensile di Webcolf prima le ore lavorate nel giorno specifico e poi la causale PAD di permesso assenza datore seguita dalle restanti ore del giorno.
Per esempio se la collaboratrice doveva fare 10 ore ma ne ha fatta solamente una di lavoro dovrebbe indicare 1PAD9.
Cordiali saluti.