Buonasera,
se licenzia senza il rispetto della procedura dell'art. 7 della L. 300 / 1970 rischia di dover pagare il mancato preavviso.
Se dunque ha l'indirizzo di residenza estero, non potendo fare riferimento al mero domicilio, invierei lì la contestazione di assenza con ricevuta di ritorno e poi, alla conferma di ricevimento, il provvedimento di interruzione del rapporto.
Potrebbe inviare oltre alla raccomandata il pdf come messaggio sul telefono della sig.ra. In caso di ottenimento del doppio spunto, può interrompere il rapporto senza preavviso se non ottiene una valida giustificazione nei 5 giorni successivi, giustificazione che chiarisca la motivazione oggettiva che ha impedito il ritorno in Italia.
Cordiali saluti.