Buongiorno,
si ritiene che la malattia non sia dovuta nel corso del periodo di prova. Si deve infatti interpretare congiuntamente il 4° e il 7° comma del nuovo CCNL del 2020 che testualmente prevedono:
"Articolo 27 - Malattia
[...]
4° Comma:
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
"a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;"
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
7° comma:
Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 (omesso n.d.r.) decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti a), b), c) dello stesso comma 4, nella seguente misura.
[...]"
Il 7° comma prevede il pagamento dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro e, precisa, si deve fare riferimento al periodo indicato nel precedente comma 4, lettera a) nel nostro caso e cioè "a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;"
Ma se il periodo di prova non è stato superato, non si rientra nel periodo indicato dal 4° comma e dunque viene meno l'obbligo della retribuzione.
Cordiali saluti.