Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

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Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante è stato creato da maubox8

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8272
Ciao a tutti, vorrei chiedere se secondo voi nel caso di assunzione di un badante presso un datore di lavoro, ovvero persona anziana da accudire, puo' procedere con l'assunzione il figlio del datore di lavoro anzichè il padre. E' possilbile questo? Anche se poi il lavoratore dovrà accudire la persona anziana. Cioè in pratica l'assumerebbe il figlio anziche il papa'. Si puo' fare?
Grazie
da maubox8

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8273
Buongiorno,

in riferimento alla sua domanda, ci sono da valutare alcuni aspetti.
1) Se l'assistito non é in grado di intendere (o di firmare) o non lo sarà in un secondo momento, sarà necessario nominare un amministratore di sostegno.
Molte volte, per questo motivo, come datore viene indicato uno dei figli. Non c'è problema.

2) L'altro aspetto da valutare sono le detrazioni e deduzioni da valutare con il commercialista. Le riassumo comunque quanto segue:

A. deduzione dei contributi versati all'Inps per la collaboratrice (con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull’onere dedotto non si pagherà l’Irpef).
Nella dichiarazione oneri deducibili del datore di lavoro, vengono inclusi solamente i contributi a carico del datore di lavoro.
La deduzione può essere al massimo di 1.549,37 € e scatta a prescindere dall'ammontare del reddito.

B. Chi paga la collaboratrice (purchè sia con livello CS o DS per assistenza a persone non autosufficienti) ha diritto anche a una detrazione (sconto sulle tasse da pagare e cioé una riduzione dell'Irpef lorda).
La detrazione é pari al 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € di spesa (e quindi la detrazione al massimo potrà essere di 399 €) se il reddito complessivo non supera 40.000 €.
Le due agevolazioni sono quindi diciamo "cumulabili".

Però: con riguardo agli oneri deducibili, relativi ai contributi previdenziali, l'art. 10 co. 2 del TUIR stabilisce che si possono dedurre parte dei contributi sostenuti a proprio favore, ma anche quelli sostenuti per i familiari di cui all'art. 433 del c.c. ma solo se questi utlimi risultano essere familiari a carico. Quindi se la spesa relativa ai contributi é sostenuta dall'assistito stesso non c'è problema, se invece é sostenuta da un familiare può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi del familiare solo se l'assistito risulta a suo carico.

La detrazione invece è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari infatti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 stabilisce che:
a- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza come nel caso in cui il datore é il figlio dell'assistito ma la spesa é sostenuta da quest'ultimo;
b- la detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente. Se é il figlio ad esempio a sostenere tali spese, allora sarà quest'ultimo a poter detrarre l'importo anche se il familiare non risulta a suo carico. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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Risposta da maubox8 al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8274
Grazie mille per la risposta.. Gentilissimo.
Le chiedo un'altra cosa se possibile.. Se il badante è extracomunitario (con permesso di soggiorno regolare) volesse prendere la residenza presso l'assistito, può farlo anche lavorando 3-4 ore al giorno? Quali adempimenti e rischi comporterebbe la cosa per l'assistito o per il familiare che lo assume?
Grazie ancora.
da maubox8

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8277
Buongiorno,

concedere la residenza al collaboratore comporterebbe:
- variare il contratto di lavoro con un regime di convivenza con conseguente variazione di retribuzione e corresponsione del vitto e alloggio in natura o denaro;
- se il rapporto termina é necessario dare alla collaboratrice il tempo di trovare un'altra sistemazione abitativa (almeno 15 giorni);
- in caso di malattia o infortunio la collaboratrice dovrebbe restare presso l'abitazione e non ci sarebbe spazio per la collaboratrice che la sostituisce;
- avendo una persona residente in più presso l'abitazione, la tassa sui rifiuti a carico del datore potrebbe risultare più alta.

Cordiali saluti.
Last Edit:3 Anni 10 Mesi fa da FrancescoPierobon
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Risposta da maubox8 al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8280
Grazie mille..in effetti non conviene..Sai mica dirmi i livelli principali come badante / assistenza a persona non autosufficiente e in regime di non convivenza?
Grazie mille..
da maubox8

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 10 Mesi fa #8282
Buongiorno,

in caso di assistenza a persona non autosufficiente i livelli corretti sono:
- CS, se il collaboratore non é in possesso di un titolo di studio inerente alla mansione;
- DS, se il collaboratore é in possesso di un titolo di studio inerente.

In tali livelli sono comprese anche attività di preparazione del vitto e pulizia della casa dell'assistito.

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
  • maubox8
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Risposta da maubox8 al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Anni 9 Mesi fa #8288
Grazie!:)
da maubox8
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Risposta da Anonimi al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 1 Anno 5 Mesi fa #9037
Buonasera Dr Pierobon. Avrei ncessità di ulteriore delucidazione:

Io sono il datore di lavoro della badante di mia madre.  Ho preferito intestare il contratto a me per non dare a loro noie.

Mio papà (convivente di mia madre, entrambi 104) effettuerà i versamenti dal suo cc sia per stipendio che per contributi alla badante. Mio papà ha reddito sotto i 40 mila, io aldisopra.

Intenderei far detrarre a mio papà i contributi e portare in deduzione la parte possibile degli stipendi, è corretto ?

Grazie 

Massimo 
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 1 Anno 5 Mesi fa #9044
Buongiorno,

si ritiene che essendo il contratto intestato a lei ma la spesa venga sostenuta da suo padre in favore di altra persona (il coniuge), la detrazione in questo caso non sia possibile.
Non ci sembra quindi detraibile per lei perchè non sostiene la spesa, nè da suo padre perchè non è titolare del contratto.

Si resta a disposizione.
da FrancescoPierobon
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Risposta da Anonimi al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 1 Anno 5 Mesi fa #9052
Grazie mille
da Anonimi
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Risposta da Anonimi al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Mesi 1 Settimana fa #9596
Salve avrei bisogno di mettermi in contatto con lei gentilmente 
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Mesi 1 Settimana fa #9597
Buongiorno,

può scrivermi all'indirizzo dell'assistenza ovvero info @ webcolf.com

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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Risposta da Anonimi al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Settimane 3 Giorni fa #9763
Buongiorno, si ha una badante convivente viene a abitare con lei anche su marito, cosa deve fare datore di lavoro?  e possibile vivere in la stessa casa,?
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Nominativo diverso di datore di lavoro per assunzione badante

Posted 3 Settimane 18 Ore fa #9769
Buonasera,

la presenza del marito potrebbe non essere ammessa da parte del datore di lavoro, sicuramente potrebbe risultare incompatibile in caso di abitazione unica.

Il problema principale è che il marito non dovrebbe svolgere nel modo più assoluto alcuna prestazione lavorativa di tipo domestico, situazione che potrebbe essere difficile da realizzarsi in caso di convivenza in abitazioni non sufficientemente suddivise.

Nel caso di abitazione distinta ed autonoma, invece, la convivenza del coniuge potrebbe essere possibile ma solo su esplicito consenso del datore di lavoro, non essendo un diritto.

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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