Buongiorno,
in riferimento alla sua domanda, ci sono da valutare alcuni aspetti.
1) Se l'assistito non é in grado di intendere (o di firmare) o non lo sarà in un secondo momento, sarà necessario nominare un amministratore di sostegno.
Molte volte, per questo motivo, come datore viene indicato uno dei figli. Non c'è problema.
2) L'altro aspetto da valutare sono le detrazioni e deduzioni da valutare con il commercialista. Le riassumo comunque quanto segue:
A. deduzione dei contributi versati all'Inps per la collaboratrice (con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull’onere dedotto non si pagherà l’Irpef).
Nella dichiarazione oneri deducibili del datore di lavoro, vengono inclusi solamente i contributi a carico del datore di lavoro.
La deduzione può essere al massimo di 1.549,37 € e scatta a prescindere dall'ammontare del reddito.
B. Chi paga la collaboratrice (purchè sia con livello CS o DS per assistenza a persone non autosufficienti) ha diritto anche a una detrazione (sconto sulle tasse da pagare e cioé una riduzione dell'Irpef lorda).
La detrazione é pari al 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € di spesa (e quindi la detrazione al massimo potrà essere di 399 €) se il reddito complessivo non supera 40.000 €.
Le due agevolazioni sono quindi diciamo "cumulabili".
Però: con riguardo agli oneri deducibili, relativi ai contributi previdenziali, l'art. 10 co. 2 del TUIR stabilisce che si possono dedurre parte dei contributi sostenuti a proprio favore, ma anche quelli sostenuti per i familiari di cui all'art. 433 del c.c. ma solo se questi utlimi risultano essere familiari a carico. Quindi se la spesa relativa ai contributi é sostenuta dall'assistito stesso non c'è problema, se invece é sostenuta da un familiare può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi del familiare solo se l'assistito risulta a suo carico.
La detrazione invece è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari infatti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 stabilisce che:
a- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza come nel caso in cui il datore é il figlio dell'assistito ma la spesa é sostenuta da quest'ultimo;
b- la detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente. Se é il figlio ad esempio a sostenere tali spese, allora sarà quest'ultimo a poter detrarre l'importo anche se il familiare non risulta a suo carico. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione
Cordiali saluti.