Licenziamento badante in gravidanza
- Anonimi
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Autore della discussione
Ii punto 3 dell art 25 del CCN recita:
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Poi su Webcolf al link
www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti/283-sentenza-02-09-2015-licenziamento-colf-in-gravidanza.html
leggo che con la sentenza 17433 del 2 settembre 2015 la Corte di Cassazione ha dichiarato inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato interessante, qualora si tratti di collaboratrice familiare in quanto la norma prevede che, a tale tipologia del di dipendenti, non possa essere applicato l'art.54 del D. Lgs n. 151/2001.
Mi sembrano due affermazioni in contrasto, come si conciliano e qual'è l'interpretazione genuina?
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Poi su Webcolf al link
www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti/283-sentenza-02-09-2015-licenziamento-colf-in-gravidanza.html
leggo che con la sentenza 17433 del 2 settembre 2015 la Corte di Cassazione ha dichiarato inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato interessante, qualora si tratti di collaboratrice familiare in quanto la norma prevede che, a tale tipologia del di dipendenti, non possa essere applicato l'art.54 del D. Lgs n. 151/2001.
Mi sembrano due affermazioni in contrasto, come si conciliano e qual'è l'interpretazione genuina?
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Licenziamento badante in gravidanza
Posted 5 Anni 3 Mesi fa #8260
Buongiorno,
considerato che la corte di cassazione ha ritenuto licenziabile la lavoratrice in gravidanza perchè il divieto della legge 151/2001non si applica alle lavoratrice domestiche, le colf o badanti eventualmente licenziate in tale periodo avranno diritto ad un risarcimento maturato grazie alla norma contrattuale che lo vieta, avranno pertanto diritto alle integrazioni all'indennità INPS sulla marternità obbligatoria oltre al preavviso contrattuale.
Si conferma tuttavia che il licenziamento risulterà produttivo di effetti, interrompendo il rapporto di lavoro.
Data la particolarità della situazione e la possibilità che la cassazione finisca con il valutare diversamente il bilanciamento degli interessi delle parti, consigliamo comunque sempre i nostri utenti di attendere il termine della maternità obbligatoria prima di interrompere il rapporto.
Sperando di essere stati d'aiuto, porgiamo cordiali saluti.
considerato che la corte di cassazione ha ritenuto licenziabile la lavoratrice in gravidanza perchè il divieto della legge 151/2001non si applica alle lavoratrice domestiche, le colf o badanti eventualmente licenziate in tale periodo avranno diritto ad un risarcimento maturato grazie alla norma contrattuale che lo vieta, avranno pertanto diritto alle integrazioni all'indennità INPS sulla marternità obbligatoria oltre al preavviso contrattuale.
Si conferma tuttavia che il licenziamento risulterà produttivo di effetti, interrompendo il rapporto di lavoro.
Data la particolarità della situazione e la possibilità che la cassazione finisca con il valutare diversamente il bilanciamento degli interessi delle parti, consigliamo comunque sempre i nostri utenti di attendere il termine della maternità obbligatoria prima di interrompere il rapporto.
Sperando di essere stati d'aiuto, porgiamo cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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- Anonimi
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Autore della discussione
Se il datore di lavoro va in Rsa e la badante entra nel 6 mese perché devo pagare due mesi pieni senza che lei lavori? Tra l’altro non accettando nemmeno un nuovo contratto con cambio mansioni? Potrebbe un giudice non darla ragione per malafede?
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Licenziamento badante in gravidanza
Posted 2 Anni 6 Mesi fa #9195
Buongiorno,
se il datore di lavoro, per un aggravarsi delle condizioni, accede ad una struttura di ricovero per anziani, si ritiene che tale situazione per analogia possa paragonarsi alla fattispecie della chiusura dell'azienda nel settore privato dove, in questa condizione, il licenziamento dei lavoratori in stato interessante o anche già assenti per gravidanza obbligatoria, è lecito.
La comunicazione di interruzione del rapporto in questo caso è comunque il comportamento probabilmente consigliabile perchè diversamente il pagamento di tutti i ratei risulta certo.
La maternità di competenza INPS, se vi sono le condizioni di contributi pregressi per essere pagata, può essere comunque richiesta anche se il rapporto si è nel frattempo interrotto.
Cordiali saluti.
se il datore di lavoro, per un aggravarsi delle condizioni, accede ad una struttura di ricovero per anziani, si ritiene che tale situazione per analogia possa paragonarsi alla fattispecie della chiusura dell'azienda nel settore privato dove, in questa condizione, il licenziamento dei lavoratori in stato interessante o anche già assenti per gravidanza obbligatoria, è lecito.
La comunicazione di interruzione del rapporto in questo caso è comunque il comportamento probabilmente consigliabile perchè diversamente il pagamento di tutti i ratei risulta certo.
La maternità di competenza INPS, se vi sono le condizioni di contributi pregressi per essere pagata, può essere comunque richiesta anche se il rapporto si è nel frattempo interrotto.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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