Buongiorno,
rispondo di seguito alle sue domande:
- la collaboratrice può restare in regime di non convivenza. Essere convivente comunque significa alternare momenti di lavoro a momenti di riposo restando anche solo a disposizionie del datore/assitito.
- L'art. 15 comma 8 del CCNL di colf e badanti, prevede che al collaboratore non convivente, che lavori per 6 o più ore continuative giornaliere (senza pause), venga corrisposto il pasto oppure, in difetto di erogazione, un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale.
Ciò significa che le colf che lavorano 6 o più ore, se non è stata stabilita una pausa per il pranzo (o la cena), hanno diritto a pranzare (o cenare) dal datore di lavoro oppure, in mancanza della corresponsione in natura, devono ricevere il pagamento della quota equivalente, valore che viene indicato nelle tabelle retributive del Ccnl.
Se invece la collaboratrice smezza la giornata con la pausa pranzo, come fa di norma un lavoratore, allora il problema non si pone.
Cordiali saluti.