Buongiorno,
per quanto riguarda la giornata di riposo, il Ccnl all'art. 14 stabilisce che il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile e che qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Il Ccnl quindi prede in considerazione il cambio della giornata di riposo solo in tale caso particolare.
Nel caso le parti vogliano indicare il giorno di riposo in giornata diversa dalla domenica noi consigliamo sempre di mettere per iscritto nella lettera di assunzione (o accordo scritto successivo) che deriva da una richiesta della collaboratrice per proprie esigenze personali (meglio se si indicano le ragioni) così sarà corretto applicare il 60% di maggiorazione nel giorno di riposo diverso dalla domenica e quest'ultima verrà considerata quindi una normale giornata lavorativa oltre al fatto che il datore si tutela con lettera scritta della collaboratrice.
Se opta per tale soluzione, per non avere la maggiorazione del 60% nel cedolino dovrebbe entrare in Assunzione | inserim collab | trattam econom | impostaz di paga avanzate e apporre il flag alla voce 2.4 memorizzando poi in alto e nel caso di lavoro fatto nel nuovo giorno di riposo, ricordare di indicare la causale LF di lavoro festivo seguita dal numero di ore lavorate quel giorno.
Se però la giornata di riposo ad esempio il venerdì non é dovuta a religione diversa e nemmeno a seguito di richiesta della collaboratrice, noi consigliamo sempre di pagare ugualmente i 60% di maggiorazione da lavoro festivo per la domenica tenendo comunque il riposo in altra giornata. In tal modo si evitano futuri possibili risarcimenti in sede sindacale e sappiamo per esperienza che le collaboratrici se recano sempre dal sindacato per effettuare verifiche dopo la chiudura del rapporto di lavoro.
Cordiali saluti.