come indicato all'art. 40 del Ccnl colf e badanti "I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato".
Di prassi comunque quasi tutti i datori liquidano il 100% del maturato e infatti di prassi la cosa é accettata purchè sia sempre tutto messo per iscritto.