Correct, i try to explain again:
Buongiorno,
a) L'erogazione in natura di vitto e alloggio equivale ad un servizio mensa che non risulta imponibile per tutti i datori di lavoro privati, quindi non solo per il lavoro domestico. Se il vitto viene invece erogato come indennità sostitutiva risulta esente a seguito del limite di esenzione di 5,29 euro previsti dal TUIR. Nel tempo il CCNL ha superato il limite previsto (ora è fissato a 5,61 nel 2020) ma vi è una quota prevista per l'alloggio che andrebbe distinta dal resto della somma, riportando il valore di vitto al di sotto della soglia.
b) E' il contratto collettivo che nella determinazione della 13a chiede venga considerato l'entità del vitto e alloggio erogato durante l'anno, indipendentemente si tratti di erogazione in natura o di indennità sostitutiva. Webcolf, considerato che il vitto e alloggio potrebbe essere erogato solo in determinati periodi dell'anno a seguito di cambio di rapporto, memorizza i valori mensili di vitto e alloggio erogati (indipendentemente l'indennità sia sostitutiva o in natura) per poi pagare la media effettivamente erogata.
c) Il costo (scheda collaboratore) tiene conto dell'indennità sostitutiva, non quella in natura che naturalmente non è quantificata per il tramite del programma.
Spero di essere stato d'aiuto.