Buongiorno,
no non é corretto.
Il contratto di sostituzione Cs o DS (non D) si stipula solo in caso serva un collaboratore che sostituisca quello principale nei week end di riposo. Con tale contratto é prevista una paga particolare.
Se invece, come nel suo caso, il collaboratore principale é assente tutta la settimana per malattia, ferie, infortunio, maternità (ecc..), si può assumere un collaboratore sostitutivo a tempo "determinato per sostituzione". In tal caso le condizioni contrattuali, essendo un sostituto, devono essere le stesse del collaboratore assente infatti in fase di assunzione l'Inps chiede di indicare il codice rapporto del collaboratore che viene sostituito.
Cordiali saluti.