Buongiorno,
in merito il Ccnl stabilisce quanto segue:
"Art. 19
(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Molti datori altrimenti concordano con la collaboratrice di farle fare ferie nello stesso periodo del datore, farle recuperare le ore non fatte in altra giornata del mese oppure si mette assente.
L'importante é che si sia d'accordo.
Cordiali saluti