Buongiorno,
il contratto collettivo non esclude esplicitamente il riproporzionamento della retribuzione mensile in caso di colf convivente ma prevede espressamente, però, un solo tipo di contratto part-time di cui all'articolo 15 comma 2:
"I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura."
Quindi per analogia si presume che tutti gli altri tipi di contratto con regime di convivenza vengano retribuiti senza alcun riproporzionamento come da Tabella A. C'è inoltre da precisare che nelle tabelle ufficiali dei conviventi non viene previsto un divisore orario, come previsto invece da altri CCNL.
Per esperienza, le collaboratrici conviventi part time che sono state pagate con retribuzione inferiore a quella della tabella A hanno poi ottenuto risarcimento del datore per la differenza non pagata in sede sindacale.
Cordiali saluti