Buongiorno,
il contratto collettivo colf e badanti all'art. 15, comma 4 stabilisce:
"4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche."
Tale riposo è quindi irrinunciabile.
Se la collaboratrice si rifiuta di godere di tale riposo le consegni una lettera in cui, riferendosi a tale normativa, afferma quanto segue:
- il riposo giornaliero di due ore è irrinunciabile.
- il datore non richiede alcuna prestazione di lavoro dalle ore.... alle ore.....
- la collaboratrice può godere del riposo a casa del datore o meno
- se la collaboratrice di sua spontanea volontà presta lavoro non sarà riconosciuto
- pertanto è dovuto il lavoro per 4 ore il sabato mattina
- nel caso in cui la collaboratrice non si presenti il sabato mattina, tale inadempienza verrà considerata come assenza ingiustificata e motivo di contestazione disciplinare e conseguente licenziamento per giusta causa.
- si precisa inoltre che è sempre il datore che richiede eventuale prestazione di lavoro straordinario, come stabilisce il contratto collettivo all'art. 16, comma 1
"Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero"
cordiali saluti