Buongiorno,
in merito al rapporto di lavoro come convivente part time ridotto, il CCNL all'art. 15 comma 2 stabilisce :"L' orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali."
Sebbene questa sia la norma, di prassi, se la collaboratrice concorda una maggiore flessibilità di orario, si possono distribuire le ore settimanali in modo diverso, sempre rispettando la giornata e mezza di riposo settimanale,mantenendo comunque lo stesso tipo di contratto ridotto.
In caso contrario, essendo il contratto di convivenza ordinaria troppo oneroso (nel 2019 per il livello B 809,71 euro), può pensare ad un contratto di non convivenza di 15 ore settimanali.
Cordiali saluti