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  • nicolò vancheri
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"prescrizione presuntiva": retribuz. e 13.me mensil. lavoro domestico (quesito) è stato creato da nicolò vancheri

Posted 6 Anni 3 Giorni fa #7430
Buongiorno.
Stante che la decorrenza dei termini di prescrizione per vantare presunti crediti da parte del lavoratore domestico a seguito interruzione del rapporto di lavoro ha inizio dalla stessa data di interruzione, si chiede se l'ex lavoratore possa pretendere il pagamento di "emolumenti arretrati" quali "retribuzione mensile" o "tredicesima mensilità" che il datore afferma essere stati regolarmente pagati benché in assenza di specifiche ricevute e/o quietanze, essendo trascorsi oltre 5 anni.
In esame, i fatti:
anno di assunzione: gennaio 2010
anno di interruzione rapp. di lavoro: dicembre 2018.
Il TFR è stato regolato tenendo conto di tutto il periodo di lavoro, senza alcuna contestazione dell'ex lavoratore.
L'ex lavoratore afferma di non avere ricevuto le 13.me mensilità durante tutto il rapporto di lavoro tranne gli ultimi 3 anni (2016/17/18), essendo presenti regolari ricevute, non contestate dall'ex lavoratore.
Premesso che l'ex lavoratore non ha pretese su elementi retributivi quali "supplementi", "straordinari", "differenze retributive" o altre ulteriori voci legate al rapporto di lavoro domestico, lo stesso afferma di non avere percepito due mensilità ordinarie del 2011 (luglio e agosto, beneficiando delle maturate ferie).
Il datore di lavoro afferma che, benché privo delle relative ricevute a quietanza, ha pagato regolarmente le due mensilità.

Quesiti:
Sul presunto mancato pagamento del 2011 può il datore di lavoro fare valere la "prescrizione presuntiva", essendo trascorsi oltre 5 anni?
Sull'elemento 13.ma sarà sufficiente aver pagato gli ultimi 3 anni (2016/17/18) facendo valere la "prescrizione presuntiva triennale"?
Oppure deve pagare tutti gli anni pregressi (dal 2010 al 2015)?

Ringrazio e cordialmente saluto
da nicolò vancheri

Risposta da FrancescoPierobon al topic "prescrizione presuntiva": retribuz. e 13.me mensil. lavoro domestico (quesito)

Posted 6 Anni 2 Giorni fa #7431
Buongiorno,

è corretto: la prescrizione è di 5 anni per i crediti di lavoro ma solo quando vi è stabilità di rapporto (ovvero se in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla reintegra).

Nel caso del lavoratore domestico, tale diritto non sussiste, dunque la prescrizione comincia a decorrere dal momento dell'interruzione del rapporto.

Il lavoratore domestico, nel caso in esame, ha quindi diritto a richiedere il pagamento della 13a dell'anno, ad esempio, 2010, considerato che il rapporto si è interrotto a dicembre 2018; il datore di lavoro non può dunque eccepire la prescrizione.

La vertenza quindi sara incentrata sulle prove del pagamento e del mancato pagamento da parte rispettivamente del datore di lavoro e del collaboratore.

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
  • Nicolò Vancheri
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Risposta da Nicolò Vancheri al topic "prescrizione presuntiva": retribuz. e 13.me mensil. lavoro domestico (quesito)

Posted 6 Anni 2 Giorni fa #7432
Quindi, poiché nel caso specifico il datore di lavoro è venuto a mancare da pochi mesi, gli eredi dovranno trovare le ricevute di avvenuto pagamento di quanto preteso dal lavoratore domestico.
Altrimenti dovranno pagare .... o ripagare, per meglio dire, stante la certezza degli eredi sulla correttezza dell'operato del defunto parente che ha sempre adempiuto ai suoi obblighi eccetto che conservare le ricevute stesse.
L'ex lavoratore fonda le sue pretese solo verbalmente, stante la mancanza, da parte sua, di qualsiasi documento a suo favore.

Quesito:
Come propende, genericamente in questi casi, il giudizio in caso di ricorso alla giustizia?

Considerazioni;
Quindi, anche per un rapporto di lavoro ultra decennale, non è il caso di "cestinare" alcuna ricevuta, mi pare di capire, visto lo slittamento della prescrizione alla data di interruzione del medesimo rapporto.

Ringrazio e cordialmente saluto.
da Nicolò Vancheri

Risposta da FrancescoPierobon al topic "prescrizione presuntiva": retribuz. e 13.me mensil. lavoro domestico (quesito)

Posted 5 Anni 11 Mesi fa #7434
Buonasera,

in caso siate degli eredi non conviventi, non siete tenuti a conoscere eventuali non pagamenti secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale.
La allego un link del nostro sito dove si fa il punto della situazione:
webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/18-news/ultime/305-obblighi-contrattuali-degli-eredi-nel-rapporto-di-lavoro-domestico.html

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori considerazioni.
da FrancescoPierobon
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