Buongiorno,
rispondo di seguito alle sue domande:
1) dovrebbe scaricare la lettera di assunzione e modificarla indicando che "Il Sig. ******* svolge il proprio rapporto di collaborazione domestica in regime di convivenza presso l'assistito *********** "
Valuteremo la possibilità di indicare quanto sopra in automatico nel caso di luogo di lavoro diverso dalla residenza del datore.
2) Non le consiglio di indicare tale dicitura in quanto la collaboratrice non é obbligata a dormire presso il datore di lavoro e soprattutto non tutti i giorni infatti nei suoi turni di riposo (36 ore di cui 24 la domenica e 12 in altra mezza giornata) può restare presso la propria abitazione.
3) Con riguardo alla cessione di fabbricato ci siamo confrontati con varie Questure tra le quali Bologna, Roma, Padova e Firenze.
Ci é stato consigliato, data la poca chiarezza della norma, di inviare la documentazione per ogni collaboratore domestico convivente, a prescindere dalla cittadinanza di quest'ultimo, che sia italiana o straniera.
Sulla base di ciò abbiamo perfezionato il modello da utilizzare per comunicare l'assunzione e la cessione del fabbricato/dichiarazione ospitalità all'autorità di Pubblica Sicurezza, o Questura competente (menù Assunzione | Conviventi-Comunicaz Autorità Pubblica Sicurezza).
Il modello, come quello proposto dalla maggior parte delle Questure, é unico e comprende sia cessione di fabbricato che dichiarazione di ospitalità in modo da espletare tutte le incombenze con una sola comunicazione.
Se lei é sicuro che la Pubblica sicurezza o Questura della sua zona non richiedono la comunicazione in caso di collaboratore italiano allora può evitare di effettuare tale comunicazione.
4) Non é obbigatorio indicare nella lettera di assunzione che la collaboratrice ha a disposizione una propria stanza in quanto é già stabilito dal Ccnl che "Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza."
Nel contratto di assunzione é sufficiente indicare se il contratto si svolge in regime di convivenza o meno e che al collaboratore verrà indicato lo spazio dove riporre e custodire i propri effetti personali.
5) Le confermo che é prevista anche una detrazione (riduzione dell'Irpef lorda) per le spese dovute all'assistenza di persona non autosufficiente.
La detrazione é pari al 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € di spesa (e quindi la detrazione al massimo potrà essere di 399 €) se il reddito complessivo non supera 40.000 €.
Non é necessario indicare nulla a riguardo nella lettera di assunzione: la detrazione é prevista per legge ed é fruibile dal datore, non dal collaboratore domestico al quale si rivolge invece la lettera di assunzione.
Cordiali saluti.