Luis ha scritto: Dopo varie ricerche e interpelli sembra che la soluzione dell’intricata questione sul computo del periodo di indennizzo per malattia in presenza del decreto prefettizio del 14 12 1967 valido per la provincia di Bergamo, sia da ritenere come segue.
Il contratto del 2013 fa espressa menzione all’art 26 comma 8 di una deroga ad accordi locali più favorevoli per i lavoratori conviventi. Nel caso è il decreto prefettizio del 1967 a rivestire il ruolo di accordo favorevole per i lavoratori addetti alla conduzione della vita famigliare. Senonché questo “accordo” scaturisce da una legge del 1958, la 339 che oltre a stabilire che il Prefetto istituisce la Commissione Provinciale, ne delimita l’ambito di applicazione all’art.1 ai collaboratori famigliari con almeno 4 ore giornaliere di servizio, specificando all’art. 7 che i lavoratori hanno diritto a 1 giorno di riposo settimanale o a due mezze giornate di cui una coincidente con la domenica. Di qui ne consegue la cogente interpretazione del combinato disposto tra art. 1 e art. 7 della legge 339 1958, per cui quanto prescritto si applica ai lavoratori che abbiamo almeno 24 ore settimanali di servizio dato che conteggia 5 giorni pieni (= 20 ore nel caso di 4 ore giornaliere) più due riposi di mezza giornata(= 4 ore) o 6 giorni pieni più una giornata di riposo(=24 ore). La prescrizione dell’art. 26 comma 8 del CCNL che di fatto dispensa dal maggior favore locale i lavoratori non conviventi dovrebbe essere nullo perché contra legem, sebbene il decreto prefettizio 1967 di Bergamo sia un regolamento e non una legge. Ciò perché si tratta sempre di accordo tra privati che soggiace alle norme di diritto pubblico a meno che sia stato ratificato dal Presidente della Repubblica e non è questo il caso. Stesso discorso varrebbe per il contratto Ebilcoba, che nulla dice a riguardo. In vero sarebbe solo ridondante nei contratti fare riferimento alle norme di legge o di diritto pubblico ed anche arrogante, dato che sempre i contratti tra privati sia individuali che collettivi non hanno forza superiore al diritto pubblico.
Ritengo perciò che la normativa più favorevole vigente nella provincia di Bergamo, scaturita dal decreto prefettizio in oggetto sia applicabile solo al personale con almeno 24 ore settimanali di servizio. Assurdo sarebbe ritenere che qualsiasi part time vi è compreso, talchè allora basterebbe avere un solo giorno di servizio settimanale di 4 o 5 ore per beneficiare di una malattia di 30 giorni pienamente indennizzata.