Buongiorno,
quando il vitto e alloggio corrisposto in natura dal datore di lavoro, per le giornate di ferie o per festività, é obbligatoria la corresponsione del vitto e alloggio in denaro come indennità sostitutiva.
Solo nel caso in cui il collaboratore sia rimasto presso l'abitazione del datore/assistito anche durante le ferie o le festività, percependo anche in questi periodi il vitto e alloggio in natura, non vanno corrisposte ulteriori somme.
Se utilizza il nostro programma Webcolf, in caso di ferie o festività l'indennità di vitto e alloggio viene corrisposta in automatico.
Cordiali saluti