Buongiorno,
le confermo che il collaboratore domestico comunitario con residenza comunitaria può essere assunto dal datore di lavoro in Italia avendo solo il domicilio presso il datore ma il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in tema di "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" all'art. 9 stabilisce che:
"Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223."
La Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 tratta l'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente quindi, dato che si viene considerati turisti fino a 3 mesi di soggiorno in Italia e dopo invece é richiesta l'iscrizione in anagrafe con relativa residenza italiana in ogni caso, di collaboratore comunitario e anche extracomunitario (per quest'ultimo ci sarebbe il nulla osta da richiedere ed é più semplice invece concedergli la residenza) é meglio già concedere la residenza presso il datore subito così si risparmiano passaggi inutili.
Quindi si indica già in fase di assunzione che la collaboratrice é residente presso il datore e quindi convivente e poi con la ricevuta della comunicazione Inps si va all'anagrafe comunale per registrare ufficialmente la residenza.
Cordiali saluti.