Buongiorno,
il collaboratore domestico ha diritto a mezza giornata di riposo, solitamente il sabato e a tutta la domenica.
Durante la notte, non solo per i suddetti giorni, ma per tutti i giorni della settimana, egli non ha l'obbligo di dormire a casa del datore di lavoro. Si tratta di una corresponsione del vitto e dell'alloggio, di cui il collaboratore può godere o meno, a sua scelta.
Per questo, di solito le parti si accordano, prima di sottoscrivere il contratto, sulla presenza notturna per evitare che poi il collaboratore non sia presente in casa.
I casi poi sono due:
- il collaboratore non ha nessun altro luogo dove dormire. In tal caso il datore offre l'alloggio e non offre alcun premio in più per la presenza di notte ma non richiede nemmeno prestazioni.
- il collaboratore effettua delle prestazioni durante la notte. In questo caso si tratta di lavoro straordinario notturno o deve essere compensato con minori prestazioni durante la giornata.
Altro caso: vuole assentarsi la notte della mezza giornata di riposo (molti partono solo il sabato alle 12 e tornano domenica sera). In questo caso il datore offre un tot. a notte da aggiungere alla retribuzione mensile per la presenza notturna del sabato.
Un metodo per compensare la presenza notturna potrebbe essere quella di aggiungere, alla normale retribuzione di convivenza, un'ulteriore quota che può essere calcolata dividendo per 26 giorni la retribuzione di presenza notturna mensile e quindi:656.41 euro mensili: 26 gg=25.25 euro. Se, però, si tratta di assistenza notturna e non di sola presenza si calcola 1/26esimo della retribuzione di assistenza notturna persona autosufficiente BS pari ad euro 980.35, cioè 37.70 euro.
Cordiali saluti