Buongiorno,
il Ccnl all'art. 14 stabilisce che il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Non é perciò possibile stipulare un contratto di lavoro nel quale sia stabilito un orario anche per le giornate di riposo e che sia superiore alle ore massime ordinarie stabilite dal Ccnl (54 ore per un convivente).
In caso di lavoro stratordinario il collaboratore, tali ore saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del:
- 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17;
- 40% qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale.
- del 25%, se il collaboratore lavora per più di 54 ore settimanali e lo straordinario é stato prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se il collaboratore lavora per più di 54 ore settimanali e lo straordinario é stato prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Cordiali saluti