1. E' possibile stipulare un contratto con la lavoratrice convivente dando solo ospitalità e non la residenza.
La collaboratrice, però, per essere assunta, deve comunque avere una residenza, al di là che coincida o meno con quella del datore di lavoro.
Nel caso in cui concedesse la residenza, non è in alcun modo tenuto a pagare la collaboratrice per le giornate in cui riposa e non effettua prestazione.
Questo poichè nel rapporto di lavoro domestico il termine convivenza stà a significare la modalità di prestazione lavorativa basata sull'alternanza di momenti di lavoro a momenti di non lavoro. Essere convivente significa sostanzialmente vivere e intervallare momenti di lavoro a momenti di attesa.
Pertanto, stabilendo contrattualmente un orario di lavoro dal lunedì al venerdì, le giornate di sabato e domenica non andranno pagate se la lavoratrice non presta servizio ma si trova nell'abitazione in quanto lì residente.
2. In caso di CONVIVENZA: il massimo di ore lavorabili é 54 e il riposo é stabilito la domenica + mezza giornata stabilita dalle parti (di solito il sabato) + 2 ore di riposo giornaliere Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile.
3. Premesso che non esiste un numero minimo contrattuale di ore settimanali per applicare il regime di convivenza (e che quindi si applica la paga intera anche se il contratto prevede un numero inferiore di ore) il datore può decidere la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro. Nel suo caso ben potrà concordare una distribuzione del lavoro dal lunedì al venerdì purchè:
- il massimo di ore lavorabili settimanalmente non superi le 54
- ogni giorno due ore di riposo nel mezzo della giornata.
Il Ccnl in merito al riposo giornaliero di 2 ore stabilisce che: "Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche."
4. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile.
5. Una persona che è pensionata può lavorare e si applicano le stesse regole per una persona non pensionata (salvo non sia una pensione di invalidità dove vi sono delle regole specifiche): quindi si pagano i contributi normalmente e i contributi versati dopo la pensione non vanno persi, ma andranno a costituire un’integrazione alla pensione che già riceve.
Naturalmente in questo caso dovrà poi essere fatta la denuncia dei redditi per unire il reddito di pensione a quello di lavoro domestico.
Cordiali saluti.