Buongiorno,
lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro subordinato tramite contratto con durata fino a 6 mesi, dal quale derivi un reddito annuo superiore al limite previsto per l’esclusione da imposizione fiscale (Euro 8.000). L’anzianità di disoccupazione non aumenta per tutta la durata del rapporto di lavoro e riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui invece un disoccupato venga assunto con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, perde lo stato di disoccupazione e potrà nuovamente richiederla solo dopo la cessazione di questo rapporto di lavoro se viene nuovamente licenziato.
Cordiali saluti