Buongiorno,
le confermo che la disciplina é rimasta la stessa e che non é dovuto il vitto alloggio per i giorni di malattia non retribuita.
Il Ccnl infatti indica all'art. 26:
"Comma 4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
[...]
Comma 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
Comma 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Il Ccnl quindi indica che nel periodo retribuito di 8, 10 o 15 giorni di malattia (sulla base dell'anzianità) debba essere corrisposta la retribuzione globale di fatto.
Poi nelle "Note a verbale" del Ccnl si puntualizza cosa sia la retribuzione globale di fatto:
"Chiarimenti a verbale [...]
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti."
Ne consegue quindi che solo nei giorni retribuiti va pagato vitto alloggio unitamente alla retribuzione.
Se nonostante tutto ciò si trovasse ancora in difficoltà le consigliamo di farsi assitere da uno dei maggiori sindacati di datori di lavoro, firmatario del Ccnl stesso e cioé Assindatcolf. Trova le sedi del sindacato al link
www.assindatcolf.it/sedi/
Dica loro che la manda Webcolf.
Cordiali saluti.