Buongiorno,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti il licenziamento, con indennità di mancato preavviso, di una badante di una persona anziana non autosufficiente, convivente 24/24 con rapporto di lavoro indeterminato e con residenza c/o l'abitazione della persona anziana stessa che risulta essere anche il datore di lavoro.
Nello specifico gradirei sapere:
1) - se, in caso di licenziamento con indennità di mancato preavviso di 15 gg., la badante può vantare ulteriori richieste economiche di qualsiasi tipo o natura (risarcimento danni, ecc...), o se è obbligata ad accontentarsi dell'indennità prevista per legge.
2) - se, sempre in caso di licenziamento con indennità di mancato preavviso di 15 gg., tramite la consegna di raccomandata a mano, la badante può aprire, subito dopo, eventuali malattie o infortuni che blocchino i termini del preavviso, pur avendo ricevuto l'indennità sostitutiva dello stesso, consci del fatto che al momento della consegna della raccomandata, tale indennità non gli è ancora stata liquidata materialmente.
3) - se, trattandosi di badante convivente con residenza c/o la dimora dell'anziano, possa vantare diritti di alloggio e/o vitto c/o l'abitazione dell'anziano (datore di lavoro). In quest'ultimo caso, sapere per quanti giorni ha diritto di rimanere prima di trovare altra collocazione e se il diritto è limitato all'alloggio o anche al vitto.
Ringrazio anticipatamente per gli eventuali chiarimenti