Buongiorno,
è la legge 4 / 1953 all'articolo 4, esonera espressamente i datori di lavoro privati dalla consegna della busta paga mensile.
L'obbligo tuttavia è previsto dal CCNL lavoratori domestici, che all'art. 33 prevede:
"Art. 33 (Retribuzione e prospetto paga)
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro."
Rilasciare la busta paga, inoltre, semplifica molto la verifica della corretta gestione in caso di vertenze sindacali sia nel corso che alla fine del rapporto in quanto il datore di lavoro ha modo, in maniera molto più agevole, di dimostrare l'osservanza delle disposizioni contrattuali e dei minimi di retribuzione.
Spero di essere stato d'aiuto.