Buongiorno,
per i collaboratori domestici non vanno retribuite le ex festività.
Cito qui l'art. 17 del contratto:
Art. 17
(Festività nazionali e infrasettimanali)
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1º gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1º maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1º novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
Cordiali saluti