Buongiorno,
in nessun articolo del CCNL viene affermato che la quota di vitto e alloggio va corrisposta sempre a tutti i collaboratori conviventi e che essa compensa un disagio del collaboratore per la mancanza di autonomia. Inoltre, se analizziamo lo stesso contratto possiamo confermare la tesi per cui se un collaboratore convivente gode di vitto e alloggio in natura non ha diritto ad un'ulteriore indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Infatti, la corresponsione del vitto è sempre alternativa a tale indennità in tutti i casi particolari di gestione del lavoro domestico come in caso di ferie, sospensioni extraferiali, malattia, congedo matrimoniale: per chiarire possiamo leggere questi articoli:
Art. 18, 7. "Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale."
Quindi è possibile anche che non lo usufruisca, in questo caso va pagata l'indennità sostitutiva ma allora l'indennità sostitutiva andrebbe pagata due volte... la tesi non è logica.
Art. 19 ,1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 23 ,2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo (matrimoniale), ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
Art. 26,9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. (malattia)
Quindi credo con sufficiente sicurezza si possa affermare che nel calcolo della retribuzione mensile dei collaboratori conviventi vige il principio per cui la fruizione del vitto in natura sia alternativa all'indennità sostitutiva.
C'è però da precisare che, in entrambe i casi, il vitto e alloggio incide sul calcolo di 13esima e di tfr.
Distinti saluti