Buongiorno,
al comma 8 dell'art. 15 del ccnl si legge:
" Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale.".
In base a questo quindi il pranzo, nel suo caso non sarebbe tenuto ad offrirlo e nemmeno a versare un'indennità sostitutiva poichè le ore sono 5.
A - Considerato che il vitto viene comunque corrisposto, la retribuzione effettiva o retribuzione globale di fatto deve considerare la quota di vitto corrisposta (A).
B - Allo stesso modo la retribuzione nel periodo di ferie o festività dovrebbe comprendere anche la quota di indennità sostitutiva di vitto di 1,85 (
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Distinti saluti