BADANTE IN FERIE INDIRIZZO

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BADANTE IN FERIE INDIRIZZO è stato creato da ANONIMO

Posted 11 Anni 11 Mesi fa #4216
buonasera,
la mia badante si assenterrà per un mese per ferie. E' una straniera convivente ed ha quindi portato la residente presso la ns abitazione. La mia domanda è questa: se non dovesse rientrare alla data stabilita (qui è successo una che diceva di stare via un mese ed è tornata dopo 4!!) ed io quindi decido di licenziarla per giusta causa dove invio la raccomandata se non ho altro indirizzo che quello della sua residenza in Italia a casa mia?
Inoltre la badante prima di partire è tenuta a darmi la sua residenza in Ucraina?
Per tutelarsi è meglio farle firmare una lettera in cui si definisce il giorno stabilito per il rientro, visto che oltre alle ferie le darò qualche giorno di permesso non retribuito. Qualcuno mi ha consigliato di farle firmare una lettera di dimissioni in bianco, ma onestamente oltre che non legale mi sembra una forzatura. Al limite mettere la clausola che "qualora il giorno tale la signora...non si presenterà al posto di lavoro ...mi riterrò libera di licenziarla?
Personalmente ho però paura di incrinare il rapporto tra noi che è buono...bisogna cmq tutelarsi..perchè sono cmq mercenarie.
Grazie
da ANONIMO

Risposta da Francesco_Pierobon al topic Re: BADANTE IN FERIE INDIRIZZO

Posted 11 Anni 11 Mesi fa #4232
Buongiorno,

non è possibile tutelarsi con lettere di licenziamento in bianco o indicando particolari clausole. Le consiglio di far firmare una lettera di richiesta di aspettativa con indicata la data di inizio e di fine.

Quindi, nel caso la lavoratrice non dovesse presentarsi al lavoro il giorno successivo al periodo di sospensione, l'assenza risulterebbe ingiustificata. (qualora non ricevesse alcuna giustificazione in merito attraverso telefonate mail o lettere della lavoratrice stessa).
In questo caso, qualora si prolunghi, può inviare una raccomandata con contestazione disciplinare al suo stesso indirizzo di residenza ricordandosi di non accettare mai la ricezione di tale raccomandata.

Poi lei può licenziare la sua collaboratrice nel caso in cui non ritirasse la raccomandata, dopo 5 giorni dall'arrivo della ricevuta del mancato ritiro.
Il provvedimento di risoluzione è per giusta causa.

Se invece la collaboratrice le produce un certificato medico, potrà licenziarla dopo 10 giorni di malattia (per anzianità inferiore ai 6 mesi), dopo 45 giorni (se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio), 180 giorni (se l'anzianità di servizio supera i due anni)
Cambia in questo caso la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per supero del periodo di comporto.

Se non ha alcun certificato, per il periodo di assenza è esatto inserire la sigla AD (ovvero assenza non retribuita senza maturazione ferie, 13a e tfr) nel calendario mensile.

Cordiali saluti
da Francesco_Pierobon
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