Buongiorno,
non è possibile tutelarsi con lettere di licenziamento in bianco o indicando particolari clausole. Le consiglio di far firmare una lettera di richiesta di aspettativa con indicata la data di inizio e di fine.
Quindi, nel caso la lavoratrice non dovesse presentarsi al lavoro il giorno successivo al periodo di sospensione, l'assenza risulterebbe ingiustificata. (qualora non ricevesse alcuna giustificazione in merito attraverso telefonate mail o lettere della lavoratrice stessa).
In questo caso, qualora si prolunghi, può inviare una raccomandata con contestazione disciplinare al suo stesso indirizzo di residenza ricordandosi di non accettare mai la ricezione di tale raccomandata.
Poi lei può licenziare la sua collaboratrice nel caso in cui non ritirasse la raccomandata, dopo 5 giorni dall'arrivo della ricevuta del mancato ritiro.
Il provvedimento di risoluzione è per giusta causa.
Se invece la collaboratrice le produce un certificato medico, potrà licenziarla dopo 10 giorni di malattia (per anzianità inferiore ai 6 mesi), dopo 45 giorni (se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio), 180 giorni (se l'anzianità di servizio supera i due anni)
Cambia in questo caso la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per supero del periodo di comporto.
Se non ha alcun certificato, per il periodo di assenza è esatto inserire la sigla AD (ovvero assenza non retribuita senza maturazione ferie, 13a e tfr) nel calendario mensile.
Cordiali saluti